Art. 1.

      1. All'articolo 138, primo comma, della Costituzione, le parole: «a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione» sono sostituite dalle seguenti: «, nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e, nella seconda votazione, a maggioranza di tre quinti dei componenti di ciascuna Camera».